Il lavoro nella Costituzione

L’art. 1, c.1 della Costituzione presenta, accanto al principio democratico, anche il principio lavorista.
Con il principio lavorista, la Costituzione afferma che il lavoro è il valore fondamentale su cui si regge il nostro Paese. L’attività lavorativa dovrebbe essere un momento fondamentale di espressione dell’individuo, perché attraverso il lavoro l’uomo mette le proprie abilità al servizio della collettività e partecipa alla sua crescita e al suo sviluppo. Il lavoro inoltre è fonte di autonomia economica e dunque è anche uno strumento che ci consente di essere più liberi.
La centralità del lavoro è ripresa e approfondita nell’art. 4 della Costituzione , dove si afferma che lo Stato , oltre a riconoscere a tutti i cittadini il diritto di lavorare , si impegna in prima persona, a realizzare questo diritto, si impegna cioè a fare in modo che tutti i cittadini possano effettivamente lavorare.
Ciò non significa che lo Stato debba offrire direttamente un posto di lavoro a tutti; è però suo compito fondamentale attuare politiche di sviluppo e di crescita delle attività produttive che garantiscano a ogni persona l’occasione concreta di un lavoro.
La Costituzione dunque delinea uno Stato interventista, uno Stato cioè che deve guidare il sistema economico verso il raggiungimento di alcuni obiettivi fondamentali come appunto quello della piena occupazione.
In pratica, se l’articolo sancisce un impegno generico a carico dello Stato di perseguire una politica di pieno impiego per combattere la disoccupazione, esso non può considerarsi una norma programmatica, ma è una norma immediatamente precettiva poiché permette e giustifica l’intervento dello Stato nel sistema economico, allo scopo di raggiungere il livello di piena occupazione.
Obiettivo della piena occupazione, che , purtroppo, nonostante siano passati siano passati decenni dall’entrata in vigore della Costituzione (1 gennaio 1948), non è stato affatto conseguito.
Nella nostra Costituzione il lavoro, oltre che come diritto, è visto anche come dovere (art. 4, c.2). Ognuno di noi infatti, attraverso lo svolgimento delle attività di cioè è capace, è tenuto a partecipare allo sviluppo e alla crescita del paese.
Attenzione al lavoro è data anche da altre norme costituzionali.
Tra esse possiamo distinguere quelle che concernono espressamente il rapporto di lavoro subordinato, ponendo i principi fondamentali della disciplina di tale rapporto (artt. 35-38) e quelle che invece attengono più propriamente all’attività di contrattazione e sindacale (artt. 39-40).
Tra i principi riguardanti il rapporto di lavoro vanno ricordati i principio della tutela del lavoro che la Repubblica assume come compito fondamentale (art. 35, c.1); il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente(art. 36, c.1); il diritto irrinunciabile del lavoratore al riposo settimanale e alle ferie retribuite (art. 36, c. 3); l’eguaglianza di diritti fra lavoratori e lavoratrici (art. 37, c.1); il principio del contemperamento fra la funzione della maternità propria della donna e il diritto al lavoro spettante a lei a parità dell’uomo (art.37, c.1); il principio della parità di retribuzione per il lavoro dei minori, rispetto al lavoro ordinario e l’esigenza di una tutela legislativa appropriata del lavoro minorile (art. 37, c.3); la riserva di legge per determinare la durata della giornata lavorativa e l’età minima per poter svolgere il lavoro salariato (art. 36, c.2 e art.37, c.2); il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale, riconosciuto a tuti coloro che sono inabili al lavoro (art.38, c.1); il diritto ad ogni forma di previdenza sociale da parte dei lavoratori (art.38, c. 2); il diritto all’educazione e all’avviamento professionale anche per coloro che sono inabili o minorati (art.38, c. 3).
L’ordinamento costituzionale riconosce ai lavoratori la possibilità di autotutelare la propria posizione economica e giuridica, nei confronti dei datori di lavoro, attraverso azioni di lotta collettiva.
Strumenti per tutte queste rivendicazioni sono due importantissimi principi giuridici previsti dalla Costituzione: la libertà dell’associazione sindacale (art. 39 Cost.) e il diritto di sciopero (art. 40 Cost.).

Docente di Discipline Giuridiche ed Economiche presso l’I.S.I.S. “G. Fortunato” di Angri , di cui è anche collaboratore-vicario. Laureata in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Salerno con 110/110 con lode e licenziata in Teologia Dommatica summa cum laude presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – sez. San Tommaso, ha conseguito due Master in Studi storico-religiosi ( Ebraismo, Cristianesimo e Islam; Il Cristianesimo antico nel suo contesto storico) presso l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, il Master di II livello Management e Leadership delle Istituzioni Educative presso l’Università degli Studi di Bologna e il master Didattica e Psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento presso l’Università degli Studi di Salerno. Ha pubblicato molti volumi. Sensibile e attiva nel dibattito socio-culturale sul territorio campano. È giornalista pubblicista e Direttore artistico di AVELLINO LETTERARIA.