Mobbing orizzontale e suoi danni

Mobbing. Una sorta di bullismo sul posto di lavoro, sempre esistita ma di cui poco si parla.
Dall’inglese to mob, attaccare, aggredire. Mobber è il persecutore.

Mobbing verticale (o gerarchico) se applicato da un superiore, o orizzontale (mobbing tra pari), se ne sono artefici i colleghi. Esistono naturalmente anche forme miste, quando il superiore per attaccare il lavoratore si serve dei suoi dipendenti. Qui siamo dunque sul doppio binario: verticale e orizzontale insieme.

Anche quando il mobbing è solo orizzontale, però, esiste responsabilità del superiore, che ‘dovrebbe’ essere attento a cosa succede negli uffici dei sottoposti.

Un mobbing orizzontale può essere anche indiretto, forma subdola dove il bersaglio viene colpito attaccando suoi familiari o amici.
Emarginare il lavoratore, perseguitarlo, esasperarlo, isolarlo dal gruppo, ha lo scopo di impedirgli di fare carriera o comunque svolgere in tranquillità le sue mansioni e, peggiorandone la qualità di vita nel contesto lavorativo, indurlo a licenziarsi o semplicemente crollare.
Tutto perché la persona in oggetto non è ritenuta utile oppure ritenuta sgradita o di troppo, e si vuole sottrarle il suo impiego per occuparlo o farlo occupare da altri. Altre volte la motivazione risiede semplicemente in un’incontrollabile invidia e crudeltà.
La vittima, colpita in maniera mirata sistematica e reiterata, ricava da questi soprusi danni molteplici alla salute, personalità, dignità. A volte danni gravissimi ed irrimediabili, soprattutto quelli che ledono la sfera psichica. Vivere sul lavoro diventa una tortura, che corpo e psiche subiscono con la stessa intensità. Sudorazione, sbalzi pressori, tachicardia, attacchi di panico, vertigini, nausea, cefalea, difficoltà ad alimentarsi, concentrarsi, dormire, insomma svolgere la vita.
Diverse le modalità della persecuzione: si va dai pettegolezzi e calunnie, agli insulti, minacce, attacchi alla reputazione, frasi offensive e denigranti(sei un incapace, non vali niente), esclusione da riunioni, momenti conviviali e benefit, demansionamento, imposizione di straordinari, spostamenti di sede del soggetto sino al trasferimento in altra città, declassamento a funzioni inferiori, sabotaggio del suo lavoro, imposizione di atti di sottomissione, molestie sessuali, sottrazione di ferie, richiami per cose tollerate se fatte da altri, imposizione di fumo passivo.
Per quanto riguarda quest’ultimo, negli uffici subito per anni dai lavoratori non fumatori, ci sono state importanti sentenze che hanno riconosciuto il danno fisico e psichico della parte lesa.

Frequente a realizzarsi anche un mobbing cosiddetto di ritorno, quando il lavoratore, sofferente e depresso, sfoga sui suoi familiari tornando a casa le sue frustrazioni. Allora a crollare non è solo la vita lavorativa ma anche quella privata.
Naturalmente il mobbing va denunciato, nella salvaguardia del lavoratore ed anche dello stesso lavoro, che in simili circostanze vede peggiorare la sua qualità con mancato o minor raggiungimento degli obbiettivi prefissati.

Ma come fare a difendersi in caso di mobbing, se non c’è legge che ne imputi il reato? Per tanti anni nessuna legislazione ha dato garanzie riguardo a queste gravi violenze.
Sino al 2015, quando la Cassazione ha individuati sette criteri cui fare riferimento per poter documentare di essere vittime di Mobbing.

I Sette criteri del mobbing nell'ambiente di lavoro sono i seguenti:
1) Durata: i soprusi e le vessazioni devono avvenire in un congruo periodo di tempo.
2) Ed essere non episodici ma reiterati e molteplici.
3) Deve trattarsi di più azioni ostili.
4) Occorre il dislivello tra gli antagonisti, con inferiorità manifesta del ricorrente.
5) La vicenda deve procedere con fasi successive.
6) Deve esserci l’intento persecutorio.
7) Ovvero un disegno premeditato per tormentare il dipendente.

Per poter giuridicamente ravvisare il mobbing, devono essere presenti gli eventi elencati in tutti e sette i punti. Direi che quelli più importanti in assoluto sono la reiterazione dell’atto lesivo e l’intenzione persecutoria, oltre che il rapporto causa effetto tra le vessazioni imposte e il realizzato danno biologico, morale, esistenziale.
L’azione di responsabilità contrattuale è soggetta ad un termine di prescrizione di dieci anni.
Dunque non c’è da perdere tempo prima di denunciare. Primo perché l’eventuale risarcimento avverrà solo dopo dettagliate indagini. Secondo perché quando si è dalla parte della ragione, anche la denuncia è un atto importante lungo il percorso della guarigione dai danni subiti dal mobbing.

Ruolo fondamentale per la prevenzione e il trattamento della sindrome da mobbing orizzontale, è quello dei superiori, che devono passo passo, cioè nella quotidianità, promuovere ed accertarsi che nel gruppo migliori la comunicazione e si faccia team building, cioè squadra.
Invece nei casi finiti in tribunale, spesso i capi non facevano abbastanza o nessuna attenzione per verificare la serenità in ufficio tra i vari colleghi.


Medico Pediatra, scrittrice, editor, giornalista pubblicista. Da anni si occupa della parola, con un percorso trasversale che va dalla poesia alla narrativa, drammaturgia, saggistica. Ha al suo attivo numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Solinas per il suo fantasy ‘Una magica magia’. Ha pubblicato, ‘Il mio primo sole’, edito Oèdipus, che narra la sua storia e quella del suo paese. Il suo ultimo volume è 'Arminio&Arminio' (Marlin Editore), la narrazione del poeta italiano contemporaneo più letto. www.normadalessio.it