La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto importanti modifiche al regime forfetario, ovvero un sistema semplificato di tassazione che, tramite una serie di “sconti fiscali”, intende agevolare coloro che hanno un’attività con bassi redditi.
L’imposta sostitutiva del 15 %, è l’unica forma di imposizione fiscale sul reddito dei contribuenti nel regime forfetario e sostituisce l’Irpef (ordinaria, e le addizionali regionali e comunali) e l’Irap.
Ai fini dell’adozione del nuovo regime è irrilevante l’età anagrafica del contribuente, non è prevista una scadenza legata ad un numero di anni di attività; pertanto la sua applicazione è subordinata soltanto al possesso dei requisiti previsti dalla Legge.
Le condizioni e i requisiti previsti per l’accesso sono i seguenti:
- ricavi / compensi percepiti non superiori a determinati limiti, diversificati in base al Codice Ateco,
- spese sostenute per l’impiego dei lavoratori non superiori a 5.000 Euro lordi annui (lavoro dipendente, accessorio, o compensi ai collaboratori), e
- costo complessivo dei beni strumentali al 31/12 al lordo degli ammortamenti, non superiore a 20.000 Euro (non vengono considerati i beni inferiori ad Euro 516,46 ed i beni immobili, mentre vengono considerati al 50 % quelli ad uso promiscuo).
Sono esclusi da tale regime, i contribuenti che:
- si avvalgono di regimi speciali Iva,
- non sono residenti né in Italia e né all’interno dell’Unione Europea,
- effettuano (in via esclusiva o prevalente) operazioni di cessione di fabbricati/terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi,
- partecipano a società/ associazioni professionali, e
- lavoratori dipendenti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di importo superiore a 30.000 euro.
Modalità di calcolo
Il reddito imponibile si determina applicando all’ammontare dei ricavi/compensi percepiti il coefficiente di redditività (diversificato a seconda del codice Ateco).
TABELLA CODICI ATECO:
| Codice attività ATECO 2007 | Settore | Coeff. redditività | |
| Nuovi | |||
| (10 – 11) | Industrie alimentari e delle bevande | 45.000 | 40% |
| 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 | Commercio all’ingrosso e al
dettaglio |
50.000 | 40% |
| 47.81 | Commercio ambulante e di
prodotti alimentari e bevande |
40.000 | 40% |
| 47.82 – 47.89 | Commercio ambulante di altri
prodotti |
30.000 | 54% |
| (41 – 42 – 43) – (68) | Costruzioni e attività immobiliari | 25.000 | 86% |
| 46.1 | Intermediari del commercio | 25.000 | 62% |
| (55 – 56) | Attività dei servizi di alloggio e di
Ristorazione |
50.000 | 40% |
| (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) | Attività professionali, scientifiche,
Tecniche, sanitarie, di istruzione, Servizi finanziari ed assicurativi |
30.000 | 78% |
| (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) | Altre attività economiche | 30.000 | 67% |
Tag: Regime forfettario per i contribuenti minimi 2016, Legge di Stabilità 2016
Determinato il reddito imponibile, si sottraggono i contributi previdenziali e si applica l’imposta del 15%.
Per chi inizia una nuova attività
Ulteriore novità introdotta a tale regime riguarda coloro che iniziano nuove attività, con ulteriori agevolazioni fiscali, ovvero l’applicazione di un’unica imposta sostitutiva del 5% per i primi cinque anni di attività; tutto ciò al fine di incentivare nuove attività economiche.
Ma, per poter usufruire di tale vantaggio è necessario:
- che il contribuente non abbia esercitato nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale, anche in forma associata o familiare,
- la nuova attività non costituisce (in nessun modo) la prosecuzione di altre attività precedentemente svolte sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni),
- quando viene proseguita un’attività, che in precedenza è stata svolta da un altro soggetto, i ricavi conseguiti nel periodo d’imposta precedente non devono essere superiori ai limiti, di quelli previsti per l’accesso al regime.
Semplificazione ai fini Iva
Per coloro che optano per il regime forfetario, non liquidano l’imposta, non la versano, e non sono obbligati a presentare la dichiarazione; infatti non addebitano l’iva in fattura ai propri clienti, e viceversa non detraggono l’iva dagli acquisti.
Tali soggetti, però sono obbligati a:
- numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali,
- certificare i corrispettivi,
- integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori d’imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.
L’adozione di tale regime porta ad avere ulteriori vantaggi, in quanto:
- non sono previsti acconti di imposte,
- i ricavi/compensi percepiti non sono soggetti a ritenute d’acconto,
- esonero dalle scritture contabili,
- non vi è l’obbligo di compilare gli studi di settore, e
- vi è la facoltà, per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, di non versare la contribuzione minima di cui alla Legge n.233/90 e di calcolare i contributi dovuti in percentuale sul reddito dichiarato ai fini fiscali.
Ma se da un lato vi sono tutte queste semplificazioni per il contribuente, bisogna ricordare, che per la dichiarazione dei redditi a tassazione forfettaria non si possono detrarre alcune spese (spese mediche, interessi sul mutuo, spese di istruzione, spese di ristrutturazione, ecc).
In alcuni casi, tutte queste spese portate in detrazione, riducono (o azzerano) l’Irpef da versare, ed è per questo motivo che la convenienza di adottare o meno il regime forfettario va valutato per ogni singolo caso.
Bibliografia
Legge 28 Dicembre 2015 n.208